Pubblicata l’ordinanza del consiglio di stato sulle linee guida sulla legge 194/78: la regione bocciata ancor piu’ severamente che dal tar


COMUNICATO STAMPA



PUBBLICATA L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE LINEE GUIDA SULLA LEGGE 194/78: LA REGIONE BOCCIATA ANCOR PIU’ SEVERAMENTE CHE DAL TAR



Già il TAR Lombardia aveva confermato che un atto regionale non può mai modificare una legge statale, e ora il Consiglio di Stato ribadisce che la legge n. 194 del 1978 ha per di più un contenuto costituzionalmente vincolato, poiché il legislatore nazionale ha tutelato e bilanciato i diritti fondamentali sia della donna che del concepito, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 35 del 1997.

Sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno confermato e accolto le ragioni dei medici e della CGIL Lombardia, difesi dagli avvocati Ileana Alesso, Vittorio Angiolini e Marilisa D’Amico, che hanno denunciato l’incompetenza regionale nella materia dei diritti civili e sociali di esclusiva competenza statale.

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 5311 del 7 ottobre 2008 (in allegato), ha ricordato alla Regione Lombardia che:



- non può dettare nuove e gravose procedure e ingerirsi nel rapporto tra la paziente e il medico perché ciò costituisce violazione sia del diritto alla salute della donna che del diritto alla libertà professionale del medico (artt. 32 e 33 cost.);



- il legislatore nazionale ha previsto il termine iniziale per l’aborto terapeutico - che, ricordiamo, può essere fatto solo in caso di “grave pericolo di vita” e di “grave pericolo per la salute” della donna - e la Regione non può stabilire il termine ultimo delle 22 settimane per accedere alla prestazione sanitaria;



- se il legislatore nazionale non ha fissato il termine ultimo è perché ha riservato alla paziente e al medico le valutazioni e le procedure di loro competenza (art. 6 e 7 legge 194);



- il legislatore nazionale ha riservato al medico la facoltà di rivolgersi ad altri specialisti e non può la Regione imporgli il ricorso allo psichiatra e alla firma congiunta di altri medici per poter essere autorizzato ad eseguire l’intervento;



- le linee guida sono state azzerate d’urgenza fin dall’8 maggio scorso dal Tar poiché tutte le modifiche apportate alla legge 194 costituiscono un rischio professionale per il medico e un pericolo per la donna.



Sia il TAR che il Consiglio di Stato si sono pronunciati nel merito delle linee guida attestandone la illegittimità e anticipando il contenuto della sentenza.



Sesto San Giovanni 9 ottobre 2008



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