Formazione, ricerca, scuola

Con la delibera del 17 luglio 2004, il Comitato Direttivo Nazionale della CGIL ha assunto una importante decisione carica di potenziale innovazione politica e organizzativa.
Tale ambito decisionale ha condotto la CGIL a un duplice percorso organizzativo: i Dipartimenti regionali Formazione e Ricerca e la Federazione di categoria che organizza tutti i lavoratori della conoscenza. Il progetto è volto a consentire alla CGIL di sviluppare appieno l’obiettivo di un’organizzazione più forte e rappresentativa sul terreno delle politiche formative e della ricerca.
In questo c’è una nuova diffusa consapevolezza del ruolo strategico che ricopre la formazione come risorsa per lo sviluppo, nella qualità e nell’acquisizione dei diritti di cittadinanza. Lo scarto tra questa consapevolezza e la pratica contrattuale della formazione nelle diverse categorie, segnala tuttavia un percorso talvolta difficile che bisogna sostenere e accompagnare per affermare nei fatti, e non solo nelle intenzioni, quella centralità strategica riconosciuta alla formazione.
Il Dipartimento regionale Formazione, Ricerca e Scuola si occupa di attività riferite alle Politiche formative facenti capo alla Regione Lombardia. In particolare si occupa di rendere esplicite valutazioni, proposte e controproposte al fine di tutelare, in riferimento al sistema valoriale della CGIL, gli iscritti ed i lavoratori tutti. L’elemento fondante di tale tutela parte dalla consapevolezza dell’intreccio tra sapere e lavoro in una relazione strettissima, a significare il tratto saliente della libertà della persona in rapporto al suo essere la risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’impresa, intesa nel suo essere capitale e lavoro.
Ciò porta ad assumere la formazione lungo tutto l’arco della vita come sfida che va oltre la dimensione lavoristica e diventa uno dei terreni fondamentali per la realizzazione di una nuova strategia dei diritti. In questo quadro la formazione assume il valore di un diritto fondamentale della persona il cui concreto esercizio va tutelato e garantito nel corso di tutta la vita. Infatti, la possibilità di tornare in formazione in età adulta è direttamente connessa con un’ offerta formativa pubblica capace di assicurare a ciascuno la realizzazione di quel diritto; tale ambito di riferimento diviene la condizione prioritaria per una politica della formazione della CGIL.
In questo quadro di riferimento gli ambiti di interesse principali del Dipartimento sono:
- la formazione iniziale
- la formazione continua
- il diritto allo studio
- i Fondi strutturali
Per informazioni in merito ai temi trattati dal Dipartimento FRS si può scrivere a: annalisa.radice@cgil.lombardia.it

 

 

Dalla Costituzione della Repubblica Italiana
 

Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
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