Salute & Sicurezza

Seveso 3, passo avanti verso lo sviluppo sostenibile


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sui pericoli negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Molte le novità, tutte nel segno di una battaglia tecnica e culturale che ha visto il sindacato protagonista DI M.BALZARINI

di Massimo Balzarini*

(fotografia da Pixabay) (immagini di Marco Togna)
È stata finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 161 del 14 luglio 2015) il decreto legislativo 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, meglio noto come “Seveso 3”. Per i sindacati si tratta di una normativa di grande rilevanza, poiché riguarda i pericoli provocati da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Deve la sua origine al famoso evento accaduto il 10 luglio 1976 all’Icmesa, allora situata appunto a Seveso (Milano). La dispersione di diossina, sostanza di cui si conoscevano le proprietà tossiche, ma tenute sconosciute agli operai che ci lavoravano, avvenne come conseguenza di errore umano e organizzativo, nello specifico alla non osservanza delle procedure previste per il corretto funzionamento dell’impianto. La dirigenza continuò per lungo tempo a negare l’accaduto e le conseguenze dell’inquinamento. 

Tale evento ebbe enorme risonanza e diede origine a un movimento di opinione da parte di cittadini, lavoratori e organizzazioni sindacali
 in primis, coinvolgendo le istituzioni al punto da dare vita a un’apposita Direttiva europea. La prima normativa Cee 82/501 venne recepita in Italia con sei anni di ritardo e sempre a seguito di dure prese di posizione del sindacato, diventando il Dpr 175 del 17 maggio 1988. Dalla revisione della normativa europea (Direttiva 96/82/CE) ha avuto poi origine il decreto legislativo 334/1999, cosiddetto “Seveso 2”, fino all’ultima versione europea (Direttiva 2012/18/UE), appunto la cosiddetta “Seveso 3”. 

Al di là dei tecnicismi, queste leggi hanno trasformato complessivamente l’approccio al tema dei cosiddetti “stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, cioè di quelle realtà che per loro natura, e per le lavorazioni che si svolgono, presentano un rischio elevato per la salute e sicurezza sia dei lavoratori sia della popolazione circostante. È da sottolineare che promotori e protagonisti di questa evoluzione culturale sono stati i diretti interessati, quindi i lavoratori, anche grazie alle organizzazioni sindacali che hanno lavorato duramente su questo aspetto, ancora prima di leggi rilevanti come la 626/1994, oggi divenuta Testo Unico (decreto legislativo 81/2008). 

Prima di analizzare la Seveso 3, è bene ricordare che nella prima versione del 1988 si superò il concetto di segreto industriale, si introdussero la notifica agli enti competenti, il rapporto di sicurezza, la formazione adeguata del personale presente, l’informazione della popolazione, oltre alle misure di sicurezza e prevenzione da adottare in caso di emergenza. Nell’aggiornamento del 1999, si sono poi introdotti il sistema di gestione della sicurezza, il controllo dell’urbanizzazione e la partecipazione della popolazione al processo decisionale. Altrettanto innovativi i concetti di effetto domino, le aree ad alta concentrazione di stabilimenti per il successivo controllo dell’urbanizzazione e la necessità di mantenere opportune distanze. 

Passiamo allora alla Seveso 3. A una prima lettura, le principali novità riguardano anzitutto la classificazione delle sostanze e delle miscele
, allineata al Regolamento CE 1272/2008 “CLP” (Classification, Labelling, Packaging); l´istituzione di un coordinamento presso il ministero dell’Ambiente per l´uniforme applicazione della norma sul territorio nazionale fra enti nazionali, regionali, locali e altri portatori di interesse; la razionalizzazione dell’attuazione delle misure di controllo degli stabilimenti e il loro rafforzamento attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni.

Vanno segnalati, inoltre, la garanzia di un migliore accesso all’informazione per i cittadini coinvolti, in merito ai rischi connessi alle attività dei vicini stabilimenti industriali e ai comportamenti da adottare in caso di incidente, oltre a una maggiore partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante; la possibilità da parte del gestore di chiedere al ministero dell´Ambiente l’esclusione di una determinata sostanza dall´applicazione della norma se è impossibile che tale sostanza possa provocare un incidente rilevante; la possibilità di avviare azioni legali da parte del cittadino al quale non siano state fornite adeguate informazioni, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998.

È importante sottolineare, infine, che l’elemento rilevante nell’evoluzione legislativa è stata l’acquisizione della compatibilità fra occupazione e sviluppo sostenibile
, superando l’apparente dicotomia, conquista ottenuta grazie alla pressione delle organizzazioni sindacali. Siamo ancora impegnati in questa battaglia, come dimostrano casi recenti che hanno richiesto l’intervento della magistratura. È un grande patrimonio tecnico e culturale che dobbiamo conoscere e utilizzare per lo sviluppo sostenibile, l’unico possibile.

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