Sanità integrativa, il secondo pilastro del ssn

fonte: Il Settimanale del Ministero della Salute

Indice del n. 13, del 29 marzo 2008. Sanità integrativa, il secondo pilastro del Ssn. Salute alimentare: soddisfacente accordo europeo. Sequestrati gli allevamenti a rischio diossina. Sicurezza alimentare: allarmismi ingiustificati e strumentali. Intesa sull’Accordo integrativo 2008 per la Regione Abruzzo. Investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie in Piemonte. Cure perinatali per regioni e province autonome. Farmaci urgenti anche senza ricetta. Linee guida a sostegno della salute mentale.

Sanità integrativa, il secondo pilastro del Ssn.
Il Ministro della Salute Livia Turco ha firmato il Decreto ministeriale attuativo dell’articolo 1, comma 198, della legge finanziaria 2008, che individua gli ambiti delle prestazioni dei Fondi integrativi del Ssn e degli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso no profit che forniscono prestazioni assistenziali integrative a quelle fornite dal Ssn. Gli ambiti di intervento dei Fondi integrativi (già previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo 229 del 1999) comprendono: 1) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati, e tra queste anche le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate, le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale; 2) prestazioni erogate dal Ssn comprese nei livelli essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito; 3) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito. 4) prestazioni socio sanitarie e le prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili non ricompresse nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente; 5) prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche. Gli ambiti di intervento degli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, comprendono anche il complesso delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria; inoltre, a partire dall’anno 2010, gli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso dovranno attestare che almeno il 20% delle prestazioni erogate sia riferito a prestazioni socio assistenziali per le persone non autosufficienti e per l’assistenza odontoiatrica. Per il monitoraggio e il controllo dell’attività dei Fondi e dagli altri Enti preposti il decreto istituisce l’Anagrafe dei fondi sanitari presso il Ministero della Salute.

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