Consiglio di stato. tetti di spesa solo al privato.

fonte: Dal “Sole 24 ore Sanità” n. 20, del 20-26 maggio 2008

La decisione n. 1858 depositata il 22 aprile u.s. dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello della Regione Campania contro l’Ospedale Buon Consiglio di Napoli, contrario alla scelta della Regione di assoggettarlo ai limiti di spesa imposti alla sanità privata accreditata, contiene un passaggio importante. Si afferma infatti che i tetti di spesa possono essere imposti solo alle strutture private accreditate, mentre nessun vincolo può essere previsto per le strutture direttamente collegate con il Ssn, compresi gli ospedali gestiti da enti ecclesiastici. Per questi presidi “non è neppure teorizzabile l’interruzione delle prestazioni agli assisiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato”. “Ai fini del l’operatività del meccanismo dei tetti di spesa, secondo la decisione, da un lato stanno le strutture pubbliche e quelle ad esse equiparate (ospedali classificati, Irccs, ecc…), dall’altro quelle private accreditate; solo per le seconde, confermano i giudici, ha senso parlare di imposizione di un limite alle prestazioni erogabili.” Ciò vuol dire, aggiunge il Consiglio di Stato, che alle strutture sanitarie in questione non risultano opponibili i tetti di spesa approvati per le strutture private accreditate. Un conto sono, infatti, le case di cura private, altra cosa sono quelle istituzioni la cui parificazione all’apparato sanitario pubblico rende anche solo teoricamente incompatibile una limitazione delle prestazioni.”

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