Sanità: intramoenia, sentenza della corte costituzionale.

fonte: Dalla Conferenza delle Regioni

Newsletter Regioni.it n. 1254 del 14 novembre 2008.

Le sanzioni per i direttori generali delle Asl colpevoli di gravi inadempienze in fatto di intramoenia spettano alle Regioni. E’ questo solo un aspetto dei diversi rilievi mossi dalla Corte Costituzionale sulla legge sulla libera attività professionale dei medici intramoenia presentata la scorsa Legislatura dall'ex ministro della Sanità Livia Turco. La Consulta ha infatti accolto in parte i ricorsi della Regione Lombardia e dalla provincia autonoma di Trento. I giudici costituzionali, con la sentenza n.371, scritta da Alfonso Quaranta e depositata in cancelleria, hanno dichiarato illegittima la norma (legge 120 del 2007) in sei punti per violazione del riparto delle competenze Stato-Regione-province autonome in materia di sanità (art.117 della Costituzione). In particolare, la Corte ha bocciato la previsione di un “parere vincolante” da parte di un collegio di direzione o di una commissione nella scelta che Regioni o province devono adottare per l'acquisto, l'affitto o la stipula di convenzioni per reperire gli spazi ambulatoriali esterni da adibire anche allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria (“così disponendo, però, la norma statale opera una eccessiva compressione della facoltà di scelta di Regioni e Province autonome”, scrive la Corte). E ancora: illegittima anche la norma che fissa in 18 mesi dalla data del 31 luglio 2007 il termine per l'autorizzazione alla stipula delle convenzioni per acquisire gli spazi ambulatoriali in questione. Così anche non possono essere dettati i tempi (come invece prevede il comma 6) entro i quali Asl, policlinici universitari o aziende ospedaliere devono presentare un piano aziendale per l'attività intramoenia. La legge, al comma sette, prevedeva anche che, in caso di “grave inadempienza”, i direttori generali delle strutture sanitarie potessero essere destituiti. A detta della Corte, deve essere la Regione e non lo Stato a disciplinare le sanzioni, fissandone anche altre anche in caso di violazioni di minor rilievo. Bocciato anche l'altro punto del comma sette che preclude i finanziamenti statali integrativi nel caso in cui Regioni e province autonome siano inadempienti. Nella sentenza - 30 pagine in tutto - la Corte rinnova il principio secondo cui la tutela della salute è una competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni e che in questo ambito vanno ricondotte anche le norme sull'attività professionale intramuraria.

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