Corriere della Sera . Milano 2 gennaio 2011

Sanità - Per i giudici «è illogico che ogni territorio disciplini la materia»

Lombardia, bocciate dal Tar le linee guida sull'aborto

Bocciate le linee guida di Formigoni: «Il termine delle 22 settimane contrasta con la legge nazionale»Sanità - Per i giudici «è illogico che ogni territorio disciplini la materia»

MILANO - «Le linee guida che abbiamo adottato come Regione Lombardia non sono certo in contraddizione con la legge 194 sull'aborto, anzi diventeremo un modello per il resto d'Italia», si diceva sicuro nel 2008 il presidente Roberto Formigoni a proposito delle disposizioni con le quali prescriveva che l'interruzione volontaria di gravidanza fuori dai primi 90 giorni, in caso di grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, non potesse essere effettuata oltre la 22ª settimana più 3 giorni (dopo la quale presumeva la possibilità di vita autonoma del feto), e imponeva al ginecologo di avvalersi di altri specialisti.

Ma l'auspicio di Formigoni s'infrange ora nella stroncatura del Tribunale amministrativo regionale, che ha dichiarato «illegittima l'intera disciplina impartita dalla Regione» per contrasto con la legge statale 194, e annullato la delibera lombarda del 22 gennaio 2008. A ricorrere al Tar, facendo leva sull'articolo 117 della Costituzione che riserva alla competenza legislativa dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili o sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, erano stati 8 medici con la Cgil della Lombardia, rappresentati dagli avvocati Vittorio Angiolini, Ileana D'Alesso e Marilisa D'Amico.

Il Tar (presidente Giordano, estensore Celeste Cozzi) premette che la legge sull'aborto del 1978 contempera la tutela giuridica del concepito (ricompresa nell'articolo 2 della Costituzione sui diritti inviolabili dell'uomo) con i casi nei quali può essere sacrificata se collide con la necessità di evitare gravi pericoli alla salute della madre (articolo 32 della Costituzione che impone di dare assoluta prevalenza al bene-salute di una persona già nata): la legge fissa le condizioni al ricorrere delle quali le prestazioni del servizio sanitario debbono essere rese affinché i diritti di madre e nascituro possano essere tutelati.

Ma «per determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», ragiona il Tar, «non deve intendersi esclusivamente l'individuazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, ma anche (e prima ancora) delle condizioni cui è subordinato l'accesso a quelle prestazioni: sarebbe del tutto illogico permettere che una materia tanto sensibile» come l'aborto, che coinvolge scelte di fondo riguardanti valori essenziali quali "vita" e "salute", possa essere disciplinata differentemente sul territorio nazionale,

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