Casa: la regione modifica il regolamento per l’assegnazione delle case popolari sbeffeggiando la sentenza del tar sulla illegittimita’ di criteri che attribuiscono il punteggio in base al maggior per
CGIL CISL UIL LOMBARDIA SUNIA SICET UNIAT LOMBARDIA
COMUNICATO STAMPA
CASA: LA REGIONE MODIFICA IL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CASE POPOLARI SBEFFEGGIANDO LA SENTENZA DEL TAR SULLA ILLEGITTIMITA’ DI CRITERI CHE ATTRIBUISCONO IL PUNTEGGIO IN BASE AL MAGGIOR PERIODO DI RESIDENZA IN LOMBARDIA
Milano, 14.3.2006. Forzando i tempi e contro il parere delle confederazioni sindacali Cgil Cisl Uil e i sindacati in aquilini Sicet Sunia Uniat, la maggioranza di centrodestra ha approvato in Consiglio regionale una modifica al Regolamento per l’assegnazione degli alloggi popolari in Lombardia che prevede la reintroduzione di un punteggio premiante l’anzianità di residenza nella formazione delle graduatorie dei bandi di concorso, vale a dire lo stesso criterio che il Tar ha annullato con precedente sentenza n. 4196 del 2004, avendo giudicato detto criterio “estraneo alla ratio della normativa dell’Erp”.
In questo modo la Regione mette due distinte limitazioni all’accesso di una casa popolare.
La prima limitazione è costituita dalla vigente legge regionale n. 7 del febbraio 2005, tramite la quale si prevede uno sbarramento di 5 anni di residenza o lavoro in Lombardia come requisito per partecipare ai bandi di concorso e per ottenere l’assegnazione di una casa popolare. Tale norma è stata introdotta dalla Regione come “rappresaglia” alla citata sentenza del Tar di annullamento del criterio che la decisione del Consiglio di oggi reintroduce.
La seconda limitazione interviene sulla formazione delle graduatorie, premiando con un maggior punteggio i richiedenti un alloggio pubblico che nonostante rilevino una condizione di minore disagio possiedono una superiore anzianità di residenza.
Contro la legge che prevede lo sbarramento dei 5 anni di residenza, su ricorso sindacale, è pendente un giudizio davanti al Tar della Lombardia che sarà deciso il prossimo 17 maggio. Lo stesso Tribunale, nell’ambito del giudizio già instaurato sulla illegittimità della legge regionale n. 7/05, sarà chiamato a pronunciarsi anche sulla decisione odierna della Regione che, con la modifica al regolamento per l’assegnazione delle case popolari, ribadisce l’ostinata volontà politica di questa maggioranza d’imporre criteri discriminatori nella gestione dei servizi sociali, in violazione delle garanzie costituzionalmente riconosciute alla generalità dei cittadini, come pure della normativa generale e specifica e delle sentenze della magistratura.
Il risultato è che, da tre anni, alle difficoltà che già da tempo connotano questo pubblico servizio – ormai privo di fonti certe di finanziamento e capace di un’offerta drammaticamente scarsa e decrescente, a fronte di una domanda crescente di alloggi a canone sociale e sostenibile – s’aggiunge una grave incertezza dei cittadini più bisognosi circa la modalità di soddisfacimento di un diritto primario.
Cgil Cisl Uil Sunia Sicet Uniat
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