Casa: la regione modifica il regolamento per l’assegnazione delle case popolari sbeffeggiando la sentenza del tar sulla illegittimita’ di criteri che attribuiscono il punteggio in base al maggior per



CGIL CISL UIL LOMBARDIA SUNIA SICET UNIAT LOMBARDIA

COMUNICATO STAMPA

CASA: LA REGIONE MODIFICA IL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CASE POPOLARI SBEFFEGGIANDO LA SENTENZA DEL TAR SULLA ILLEGITTIMITA’ DI CRITERI CHE ATTRIBUISCONO IL PUNTEGGIO IN BASE AL MAGGIOR PERIODO DI RESIDENZA IN LOMBARDIA


Milano, 14.3.2006. Forzando i tempi e contro il parere delle confederazioni sindacali Cgil Cisl Uil e i sindacati in aquilini Sicet Sunia Uniat, la maggioranza di centrodestra ha approvato in Consiglio regionale una modifica al Regolamento per l’assegnazione degli alloggi popolari in Lombardia che prevede la reintroduzione di un punteggio premiante l’anzianità di residenza nella formazione delle graduatorie dei bandi di concorso, vale a dire lo stesso criterio che il Tar ha annullato con precedente sentenza n. 4196 del 2004, avendo giudicato detto criterio “estraneo alla ratio della normativa dell’Erp”.

In questo modo la Regione mette due distinte limitazioni all’accesso di una casa popolare.

La prima limitazione è costituita dalla vigente legge regionale n. 7 del febbraio 2005, tramite la quale si prevede uno sbarramento di 5 anni di residenza o lavoro in Lombardia come requisito per partecipare ai bandi di concorso e per ottenere l’assegnazione di una casa popolare. Tale norma è stata introdotta dalla Regione come “rappresaglia” alla citata sentenza del Tar di annullamento del criterio che la decisione del Consiglio di oggi reintroduce.

segue >1|2
Login
Webmaster CGIL Lombardia: Via Palmanova 22 - 20132 Milano | e-mail: cgil_lombardia@cgil.lombardia.it | telefono 39 02 262541 | fax 39 02 2480944 | CGIL LOMBARDIA Codice Fiscale : 94554190150 Web Privacy Policy e Cookies