Nella notte del 19 gennaio è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici.
Nella notte del 19 gennaio è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto dei Metalmeccanici.
Questo accordo è il risultato della mobilitazione dei lavoratori metalmeccanici e dell’unità dei sindacati di categoria, che, anche grazie alle regole democratiche definite unitariamente, sono riusciti a mantenere costantemente alto il livello di partecipazione e a chiudere positivamente la vertenza. Ora l’ipotesi di accordo deve passare dalla verifica democratica dei lavoratori per la sua approvazione.
L’Accordo prevede un aumento dei minimi tabellari di 100 Euro al V livello, in una scala riparametrale di 100-210,con le seguenti decorrenze:
- 60 a decorrere dal 1° gennaio 2006;
- 25 a decorrere dal 1° ottobre 2006;
- 15 a decorrere dal 1° marzo 2007.
E’ prevista inoltre una quota una tantum uguale per tutti di 320 Euro, che verrà erogata in due soluzioni di pari entità a febbraio e a luglio 2006, e una quota ulteriore di 130 Euro con la retribuzione di giugno 2007 a tutti i lavoratori in forza al 1° giugno 2007 che nel 2006 abbiano percepito soltanto i minimi tabellari nazionali e che siano privi di contrattazione di secondo livello.
Sulla flessibilità e il mercato del lavoro l’accordo stabilisce che verrà attivata dal febbraio 2006 una Commissione tra le parti nazionali che discuta di produttività, dell’orario, del mercato e delle condizioni di lavoro. Salvo proroga, tale Commissione concluderà i suoi lavori entro il 31 luglio 2006 e affronterà anche il tema delle percentuali massime per i contratti a termine e i contratti di lavoro interinale.
Durante il periodo di lavoro di questa Commissione, cioè fino al 31 luglio 2006, tutte le aziende potranno utilizzare l’orario plurisettimanale, secondo la disciplina stabilita nell’articolo 5 del Contratto nazionale, cioè solo ed esclusivamente con l’accordo delle Rsu.
Per quanto riguarda l’Apprendistato viene definita un’intesa complessiva sull’apprendistato, in applicazione della legge e dell’accordo interconfederale. Tale intesa prevede come punti fondamentali:
- l’utilizzo da parte dell’impresa dell’apprendistato dal III al VII livello;
- l’obbligo di conferma al lavoro di almeno il 70% degli apprendisti e percorsi di verifica per tutti ai fini della stabilizzazione;
- una durata differenziata per categoria del periodo di apprendistato: da un minimo di 24 mesi per i lavoratori che operano a ritmi vincolati, con sbocco al III livello, fino a 42 mesi per i lavoratori con sbocco al III livello e evoluzione professionale a qualifiche superiori. Sono
previsti periodi differenti per i livelli superiori. Il possesso di titolo di studio, diploma o laurea, riduce i periodi di apprendistato;
- la retribuzione del periodo di apprendistato sarà aumentata rispetto al passato e parificata a quella di categoria dividendo ogni periodo di apprendistato in tre parti uguali: nel primo si avrà la retribuzione di due livelli inferiori alla qualifica di sbocco, nel secondo del livello inferiore alla
qualifica di sbocco, nel terzo pari al livello di sbocco;
- la formazione obbligatoria e retribuita per gli apprendisti sarà di 160 ore per il primo anno, di 140 per il secondo e 120 per gli anni successivi.