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Ricorso al tar su la lr n. 7 del 2005 ove introduce lo sbarramento di 5 anni di residenza per l'assegnazione di una casa popolare.COMUNICATO STAMPA
CGIL e CISL Lombardia, con i sindacati inquilini SICET e SUNIA, gioved� 19 gennaio 2006, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia la LR n. 7 del 2005, sul punto ove introduce lo sbarramento di 5 anni di residenza per l�assegnazione di una casa popolare.
Il TAR potr� cos� pronunciarsi sull�illegittimit� di una norma, che la maggioranza regionale ha vo-luto introdurre a tutti i costi dopo la sentenza n. 4196/04, con cui il TAR aveva accolto un precedente ricorso sindacale contro una norma di analogo contenuto.
La sentenza del 2004 aveva dichiarato l�illegittimit� del Regolamento delle assegnazioni degli al-loggi pubblici, nel punto ove prevedeva, per la formazione delle graduatorie, un punteggio premiante l�anzianit� di residenza in Lombardia, giudicando tale norma �estranea alla ratio della normativa sull�edilizia residenziale pubblica, con l�effetto di determinare uno sviamento della relativa funzione amministrativa dalle finalit� sue proprie�.
Per tutta risposta la Regione, invece di appellarsi contro la sentenza, ha ripristinato per legge l�anzianit� di residenza, come elemento rilevante per l�assegnazione di una casa popolare.
Alla Regione non interessa quindi il giudizio di legittimit�, ma solo imporre la discriminazione de-gli ultimi arrivati, a dispetto di ogni principio di diritto.
La LR 7/05, inoltre, ha gravemente peggiorato le cose rispetto al Regolamento censurato, avendo spostato la valutazione del periodo di residenza dalla formazione del punteggio (bocciata dal TAR) ai requisiti per l�ammissione al bando.
Con il risultato che un cittadino, anche in condizioni di gravissimo disagio abitativo, non pu� neppure presentare domanda.
A chi intende presentare domanda per una casa popolare, i Comuni oggi chiedono preventivamente di dichiarare il possesso dei requisiti; e, se il periodo di residenza � inferiore a 5 anni, lo si caccia semplicemente via, senza neppure un atto formale di rigetto della domanda.
Per poter ricorrere contro questa iniquit� si � dovuto aspettare cos� che qualche Comune respingesse, con atto formale del competente ufficio, le domande regolarmente presentate.
A ricorrere, con l�appoggio del sindacato, sono una ragazza madre italiana, residente in Lombardia dal novembre 2001, e una cittadina equadoregna, regolarmente residente in Lombardia con marito e figlio, anch�essa dal novembre 2001, cui � stato impedito di partecipare al bando, bench� in difficol-t� a sostenere l�affitto privato.
Il ricorso solleva anche un�eccezione d�incostituzionalit� che, qualora accolta, avr� l�effetto di cassare definitivamente la norma contestata, e tutti gli atti che dovessero ad essa ricondursi.
Il sindacato denuncia anche il fatto che, con un atto d�arroganza istituzionale e con disprezzo d�ogni senso di civilt� giuridica, la Giunta regionale, il 29.12.2005 (con DGR n. 8/01601) ha proposto al Consiglio un�ulteriore modifica del Regolamento assegnazioni, per reintrodurre, oltre allo sbarra-mento dei 5 anni, lo stesso punteggio secondo l�anzianit� di residenza annullato da TAR nel 2004, Modifica che, se approvata, non potr� che vedere le ferma opposizione sindacale.
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