Ricorso al tar su la lr n. 7 del 2005 ove introduce lo sbarramento di 5 anni di residenza per l'assegnazione di una casa popolare.


COMUNICATO STAMPA

CGIL e CISL Lombardia, con i sindacati inquilini SICET e SUNIA, gioved� 19 gennaio 2006, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia la LR n. 7 del 2005, sul punto ove introduce lo sbarramento di 5 anni di residenza per l�assegnazione di una casa popolare.
Il TAR potr� cos� pronunciarsi sull�illegittimit� di una norma, che la maggioranza regionale ha vo-luto introdurre a tutti i costi dopo la sentenza n. 4196/04, con cui il TAR aveva accolto un precedente ricorso sindacale contro una norma di analogo contenuto.
La sentenza del 2004 aveva dichiarato l�illegittimit� del Regolamento delle assegnazioni degli al-loggi pubblici, nel punto ove prevedeva, per la formazione delle graduatorie, un punteggio premiante l�anzianit� di residenza in Lombardia, giudicando tale norma �estranea alla ratio della normativa sull�edilizia residenziale pubblica, con l�effetto di determinare uno sviamento della relativa funzione amministrativa dalle finalit� sue proprie�.
Per tutta risposta la Regione, invece di appellarsi contro la sentenza, ha ripristinato per legge l�anzianit� di residenza, come elemento rilevante per l�assegnazione di una casa popolare.
Alla Regione non interessa quindi il giudizio di legittimit�, ma solo imporre la discriminazione de-gli ultimi arrivati, a dispetto di ogni principio di diritto.
La LR 7/05, inoltre, ha gravemente peggiorato le cose rispetto al Regolamento censurato, avendo spostato la valutazione del periodo di residenza dalla formazione del punteggio (bocciata dal TAR) ai requisiti per l�ammissione al bando.

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