Commento alle disposizioni in  materia di salvaguardia dalle disposizioni sul diritto a pensione ex L.214/2011 – lavoratori c.d. “esodati” 



Il 24 luglio é stato pubblicato sulla G.U. il decreto ministeriale del 1° giugno 2012, predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la definizione dei criteri e della platea dei lavoratori che potranno andare in pensione con i requisiti vigenti prima della legge 214/2011 (la cosiddetta manovra Monti-Fornero).

 

Il decreto era stato approvato nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 1° giugno, ma ci sono voluti quasi quaranta giorni (il visto è del 12 luglio) perché la Corte dei Conti apponesse al provvedimento il visto di legittimità; la natura del controllo è anche di giurisdizionale, non è escluso che oltre al tema della copertura, i giudici contabili si siano interessati ad alcuni elementi che rappresentano secondo noi un eccesso del Governo rispetto alla delega del Parlamento.

 

In particolare, riguardo la platea dei lavoratori in lista di mobilità, l’art.24 della L.214 faceva riferimento alla data di sottoscrizione degli accordi sindacali fissandola al 31 ottobre 2011 (poi modificata in 4 dicembre), il decreto invece la fissa come data di cessazione del lavoro (licenziamento). Analogamente, per i lavoratori in mobilità lunga si faceva riferimento alla data di stipula degli accordi collettivi, che diventa nel decreto del Ministro Fornero, la data di licenziamento. Naturalmente, la “scelta” esclude dalla salvaguardia tutti coloro per cui gli accordi sindacali sono stati sottoscritti prima del 4 dicembre (data in cui la legge è stata approvata dal Parlamento e fino alla quale oggettivamente regnava una significativa incertezza).

 

Ma è riguardo gli autorizzati ai versamenti volontari che il decreto opera le chiusure più drastiche. Mentre la legge parla in modo del tutto generale degli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, nel decreto si opera una riduzione della platea a coloro che perfezioneranno il diritto a pensione entro il 6 dicembre 2013, che per un lavoratore dipendente significa perfezionare i requisiti di età e contribuzione entro novembre 2012 o il 5 dicembre 2012 secondo che si trovi assicurato con l’Inps o sia un dipendente pubblico. Inoltre, si introduce il requisito particolarmente odioso di non aver mai ripreso il lavoro neanche a termine, attribuendo così una valuta negativa a un comportamento di responsabilità sociale e individuale, quello di ricercare attivamente una occupazione anche a termine per sostenere la propria sorte economica e previdenziale (requisito introdotto arbitrariamente dal decreto anche per i lavoratori cessati sulla base di accordi collettivi o individuali).

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