Ticket: intesa tra regione e sindacati del 25 novembre 2003


VERBALE DI INTESA

Presso la sede della Regione Lombardia in data 25 novembre 2003 si sono incontrati, al termine di una lunga fase di confronto sul tema della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria e della tutela dei soggetti più deboli, il Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni e l’Assessore Regionale alla Sanità Carlo Borsani, e i 3 Segretari Generali di CGIL Lombardia Susanna Camusso, di CISL Lombardia Carlo Borio, di UIL Lombardia Walter Galbusera e i 3 Segretari Regionali lombardi, per CGIL Giuseppe Vanacore, per CISL Franco Giorgi, per UIL Loredana Bonelli unitamente ai Segretari regionali delle categorie dei pensionati e della sanità

Premesso che

l’entità delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale, pur se definite contestualmente ai LEA, risultano sottostimate a livello nazionale per finanziare tali prestazioni, e affermata l’esigenza che il Governo assegni rapidamente alle Regioni le risorse indicate dall’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 e riconosca alle stesse i maggiori oneri sostenuti per garantire, in particolare, l’assistenza ai cittadini extra-comunitari, nel merito del tema oggetto del confronto,

le parti hanno convenuto quanto segue:

1) l’Assessore Regionale alla Sanità si impegna a presentare in Giunta entro il 15 dicembre 2003 una proposta di modifica della DGR n. 12287 del 4 marzo 2003 relativamente ai seguenti punti:

a) estensione, a partire dal 1° gennaio 2004 sulla base dell’autocertificazione di cui al successivo punto 2), delle disposizioni concernenti l’esenzione dal pagamento del ticket sulla spesa farmaceutica per ragioni di reddito a tutti i titolari di pensione e i familiari a loro carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno 2002, non superiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico;

b) dalla stessa data sono esenti dal pagamento del ticket sulla spesa farmaceutica i disoccupati di cui agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, i lavoratori in mobilità, quelli in cassa integrazione straordinaria e i familiari a loro carico. Il diritto all’esenzione per i lavoratori che rientrano in queste categorie scatta dal momento in cui si verifica una delle condizioni indicate, previa autocertificazione da presentarsi ai sensi e con le modalità indicate al successivo punto 2), e ha validità per tutto il periodo di durata di tale condizione;


c) dalla stessa data sono esenti dal pagamento del ticket sulla spesa farmaceutica i cittadini trapiantati d’organo con un reddito di nucleo familiare riferito all’anno 2002 non superiore a € 36.

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