IL TAR LOMBARDIA Dà RAGIONE ALLA CGIL
I contenuti della sentenza sulla legge 194

Il TAR della Lombardia ha recepito integralmente i contenuti del ricorso presentato dalla Cgil Lombardia, insieme a otto medici ad essa iscritti, contenente la richiesta di annullamento delle Linee guida regionali, emanate il 22 gennaio 2008, di cosiddetta attuazione della legge 194/78 in materia di interruzione volontaria di gravidanza ma che invece tendevano a restringerne il campo di applicazione.

La sentenza è particolarmente importante perché il TAR Lombardia:

1.- sancisce in più parti, richiamando non solo i principi contenuti nella legge ma anche una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 35 del 10/2/97), che una legge nazionale non può essere modificata, neanche parzialmente, da disposizioni regionali;

2.- ribadisce che la legge 194 ha un contenuto costituzionalmente vincolato poiché il legislatore nazionale ha tutelato e bilanciato i diritti fondamentali sia della donna che del concepito come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 35 del 1997;

3.- ricorda che l’equilibrio giuridico individuato dal legislatore nazionale nel 1978 contempera la tutela giuridica del concepito (ricompresa nell’art. 2 della Costituzione sui diritti inviolabili dell’uomo) con i casi in cui può essere sacrificata per evitare gravi pericoli alla salute e alla vita della madre (articolo 3 della Costituzione e successive pronunce della Consulta che impongono di dare “prevalenza al bene salute di chi sia già persona rispetto a chi persona deve ancora diventare”);

4.- sottolinea che un atto regionale non può modificare una legge nazionale pena la regionalizzazione dell’interruzione di gravidanza in violazione dell’art. 117 della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni sia in termini di accesso che in termini di erogazione delle medesime;

5.- evidenzia che numerose sono state le modifiche alla 194 apportate dalla Regione :
* l’introduzione del termine delle 22 settimane oltre il quale non procedere al trattamento quando invece la legge nazionale prevede non un termine standard ma un parametro medico da valutare ad hoc in ogni singolo e specifico caso per accertare se vi sia la possibilità o meno di vita autonoma del feto;
* l’imposizione della presenza dello psicologo/psichiatra;
* la doppia certificazione;
* la modifica delle procedure per le minorenni;
* ed altro ancora.
Dal che il Tar conclude per l’accoglimento integrale del ricorso riconoscendo che la nuova disciplina impartita dalla Regione ha carattere inscindibile e unitario e dunque non può essere annullata solo parzialmente.

La Cgil Lombardia esprime la propria soddisfazione per una sentenza che riconosce tutte le motivazioni addotte dall’organizzazione sindacale e dai medici ricorrenti, rappresentati nel ricorso dagli avv. Ileana Alesso, Vittorio Angiolini,e Marilisa D’Amico.

Così come la Cgil Lombardia ha sempre rispettato i principi etici espressi dalla maggioranza di governo in Regione, invitiamo la Giunta Regionale ad avere altrettanto rispetto per le motivazioni contenute nella sentenza, dando alla stessa piena applicazione.

3 gennaio 2011

Materiali

 

Login
Webmaster CGIL Lombardia: Via Palmanova 22 - 20132 Milano | e-mail: cgil_lombardia@cgil.lombardia.it | telefono 39 02 262541 | fax 39 02 2480944 | CGIL LOMBARDIA Codice Fiscale : 94554190150 Web Privacy Policy e Cookies