Case popolari: illegittima la norma che discrimina in base alla residenza


CASE POPOLARI:
ILLEGITTIMA LA NORMA CHE DISCRIMINA IN BASE ALLA RESIDENZA
IL T.A.R. DA’ RAGIONE AI SINDACATI
LA GIUNTA REGIONALE COSTRETTA A CAMBIARE

Una prima, importante, vittoria nella battaglia sindacale per il consolidamento della funzione sociale dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)!
Il TAR della Lombardia, infatti, con sentenza depositata il 29.9, ha annullato quelle parti del Regolamento regionale per l’assegnazione e la gestione delle case popolari che premiavano l’anzianità di residenza e discriminavano specialmente i cittadini extracomunitari che lavorano regolarmente nel nostro paese.

Sono così accolti 4 dei 9 motivi d’illegittimità sollevati nei ricorsi sindacali, e specificamente laddove si eccepiva che il nuovo Regolamento, rispetto all’accesso all’abitazione:

§ discrimina i cittadini italiani provenienti da altre Regioni;
§ viola l’uguaglianza dei cittadini, considerando fonte di punteggio una condizione non riferita al bisogno abitativo;
§ discrimina i cittadini anche per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, nonché l’esercizio del diritto al lavoro.
Sono di conseguenza annullate le 57 graduatorie già pubblicate e i 211 bandi d’assegnazione ancora in corso, in altrettanti Comuni; per responsabilità della Regione s’aggrava così ulteriormente il disagio di migliaia di famiglie già disagiate.

Inspiegabile invece è la scelta del TAR di negare la rappresentatività del sindacato confederale sulle questione abitative, non ammettendone il ricorso e accogliendo solo quello di un sindacato degli inquilini.

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