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2011: Esenzione ticket per i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, disoccupati

Nella Delibera della Giunta regionale sulle Regole di finanziamento del Servizio sanitario regionale per il 2011 (DGR n. IX/937 dell’1.12.2010) viene confermata l’esenzione dal pagamento del ticket per i farmaci e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a prescindere dal reddito.

Come precisato a pag 3 dell’All. 8 “Farmaceutica” della delibera, beneficeranno dell’esenzione per tutto il 2011:
i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
i lavoratori in mobilità ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
i cittadini in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione;
i cittadini cui è stato concesso il trattamento di “cassa integrazione in deroga” ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione.

Sottolineiamo, contrariamente ad alcune informazioni circolate in questi giorni, che l’esenzione per tutto il 2011 riguarda anche i lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione in deroga, così come convenuto l’anno scorso con l’Assessorato alla Sanità.

A completamento dell’informazione ricordiamo che:
1. Per la certificazione dello stato di diritto all’esenzione sarà utilizzata la stessa modulistica prevista per l’esenzione dal ticket farmaceutico.

2. Le certificazioni che attestano il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci sulla base del reddito, introdotte dalla DGR VII/15592 del 12 dicembre 2003, prorogate di anno in anno fino al 31.12.2010, continuano a mantenere la loro validità fino al 31.12.2011.

3. Per le patologie croniche e invalidanti non saranno più effettuate visite periodiche per verificare gli stati di esenzione; le verifiche relative a dette condizioni verranno effettuate dalle ASL tramite l’utilizzo delle informazioni contenute nella Banca Dati Assistito. Saranno richiamati per le visite solo i pazienti esenti per patologia cronica ed invalidante che per due anni di seguito non abbiano effettuato nessuna delle prestazioni per cui godono dell’esenzione.

4. Le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all’esenzione per le malattie croniche e invalidanti potranno essere rilasciate anche da strutture private accreditate e a contratto con il SSN.
 

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