COMUNICATO
CGIL BERGAMO e CGIL LOMBARDIA
CGIL: “Altro che soci, lavoratori usa-e-getta”
DUE SENTENZE SUL MONDO DELLE COOPERATIVE
Lasciare a casa un “socio” fingendo mancanza di lavoro è una consuetudine illegale.
Lo dice il Tribunale di Bergamo che condanna al pagamento delle mensilità mancanti
Bergamo, martedì 29 giugno 2010
In tre anni, lasciata a casa quattro volte e ripresa al lavoro nella stessa cooperativa per altre tre, per un totale di 23 mesi di attività e 9 senza occupazione: “I soci lavoratori con contratto a tempo indeterminato spesso, di fatto, sono precari”. Così Carmelo Ilardo, responsabile dell’Ufficio Vertenze della CGIL di Bergamo, descrive la situazione in due cooperative (ma lo stesso trattamento è subito da centinaia di ”soci” di cooperative "fittizie", "spurie", "simulate", "fraudolente") dove due lavoratori hanno perduto per mesi lo stipendio con la motivazione, non provata, del calo di lavoro. Se per un dipendente di un’azienda vengono attivati ammortizzatori sociali o si procede a licenziarlo per giustificato motivo, per i soci di cooperativa si apre un limbo di incertezza senza fine e senza diritti.
In quest’occasione, il Tribunale del Lavoro di Bergamo ha dato, invece, ragione ai soci-lavoratori, con due sentenze, la prima del 13 maggio e la seconda del 10 giugno, a seguito di ricorsi presentati dalla CGIL e rispettivamente depositati il 31 marzo 2009 e 13 ottobre 2008. Le due cooperative sono state condannate al pagamento delle mensilità mancanti (da cinque mensilità per la prima fino a 9 mensilità per la seconda).
“La crisi che stiamo vivendo ha messo in luce ancor più drammaticamente questa situazione” così Fulvia Colombini della segreteria regionale della CGIL Lombardia motiva la necessità di agire anche in giudizio per ottenere risultati concreti. “Sul territorio lombardo le imprese cooperative si stanno moltiplicando come forma di impresa ‘più leggera’ ma spesso questo si accompagna a meno tutele per lavoratrici e lavoratori”.
Uno dei due casi riguarda la Coopolis scarl con sede legale a Milano e con filiali su tutto il territorio nazionale: la lavoratrice che ha presentato ricorso assistita dall’ufficio Vertenze CGIL, dopo essere diventata socia dal giugno 2007,
è stata lasciata senza occupazione nel febbraio 2008 con la motivazione di un calo di lavoro. Il periodo di inattività era considerato da non retribuire.
L’Ufficio Vertenze ha chiesto una convocazione alla cooperativa la quale non si è resa disponibile a ricollocare la lavoratrice in altre attività secondo il principio dell’equo guadagno previsto dal regolamento della cooperativa stessa tra tutti i soci. Inoltre, dai giornali locali la CGIL è venuta a conoscenza del fatto che la stessa cooperativa stesse cercando nuovo personale da impiegare.
“Il mondo del lavoro cooperativistico è composto da cooperative vere (pochissime) e da cooperative fittizie, in cui i soci in realtà svolgono lavoro subordinato” continua Ilardo. “Inoltre, quelle fittizie spesso non si iscrivono neppure alle associazioni di categoria, per essere più libere e senza vincoli” precisa Colombini.
“Proprio perché una parte del mondo del lavoro si muove su questo scenario in cui molti diritti non sono garantiti, riteniamo di grande soddisfazione l’esito dei due ricorsi” dice Luigi Bresciani, segretario generale provinciale della CGIL di Bergamo. “Abbiamo difeso due lavoratori e contemporaneamente avviato con successo due cause pilota che eserciteranno il loro peso in futuro, in un settore, quello delle cooperative, che ha bisogno di essere controllato”.
Sono quattro, ad oggi, le cause pilota che la CGIL di Bergamo e quella Regionale hanno attivato, tramite l’Ufficio Vertenze, per smascherare le pratiche irregolari di sfruttamento. Il Tribunale del Lavoro di Bergamo con queste prime sentenze ha sancito che non si può lasciare a casa un socio-lavoratore di una cooperativa se non sussiste un giustificato motivo oggettivo (al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati).
“Nella sentenza Coopolis il Giudice ha sancito che non si può, ingiustificatamente, lasciare a casa un socio-lavoratore se di fatto il lavoratore riesce a dimostrare che il rapporto di lavoro era di fatto subordinato” spiega nel dettaglio Ilardo. “Nell'altra sentenza, relativa ad una cooperativa più piccola della provincia di Bergamo, pur non mettendo in discussione la natura giuridica di socio, il Tribunale ha ritenuto illegittima la sospensione dal lavoro senza stipendio. Le cooperative di "comodo" dovranno tenere conto di queste sentenze e delle iniziative che la CGIL prenderà ogni qualvolta si ravvisino situazioni analoghe”
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