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COMO

 


Como, 25 novembre 2009

In seguito alla pubblicazione delle circolari 48/E e 49/E dell’ Agenzia delle Entrate in merito al monitoraggio delle attività detenute all’estero, riteniamo opportuno e urgente sottolineare la specificità dei frontalieri fiscali in Svizzera:

- a fronte della convenzione Italia Svizzera del 1974 i frontalieri che risiedono all’interno delle fascia di confine di 20 km sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente prodotti in qualità di frontalieri, in quanto la convenzione prevede il ristorno diretto di una quota delle imposte trattenute alla fonte all’Italia;
- oltre il 90% dei frontalieri, alla luce di questi accordi bilaterali, non ha presentato dichiarazione dei redditi in Italia;
- per quanto riguarda le province di Sondrio, Como, Varese i frontalieri interessati sono circa 45.000 che diventano 55.000 sul territorio nazionale;
- per ottemperare a quanto previsto dalla circolare 48/E (quadro RW, monitoraggio fiscale) gli stessi dovrebbero provvedere a trasmettere un modello Unico tardivo entro il 29/12/2009;
- i numeri dei frontalieri interessati sono chiaramente del tutto incompatibili con la scadenza prevista per la presentazione del modello Unico tardivo.


Premesso ciò
al fine di permettere a tutti i soggetti interessati di poter ottemperare alle disposizioni delle circolari sopracitate, si renderebbe indispensabile una proroga dei termini stabiliti per questa fattispecie almeno alla scadenza del 30/09/2010, prevista per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Si rileva inoltre che le circolari finora emanate dall’ Agenzia delle Entrate si riferiscono al transfrontalierato in genere, senza tener conto della specificità dei frontalieri con la Svizzera, normata da convenzioni e accordi bilaterali che, in parte, regolamentano le materie trattate.
A tale proposito segnaliamo che il lavoratore frontaliere con la Svizzera ha l’obbligo di iscrizione alla forma di previdenza complementare, detta II pilastro, la quale non è nelle disponibilità del lavoratore fino a cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto si ritiene che per sua natura tale forma di previdenza non debba rientrare tra le attività soggette a monitoraggio fiscale da indicare nel quadro RW.
 

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