FLC LOMBARDIA
Precari. Accordo OO. SS., Regione e MIUR.
La Direzione Regionale Scolastica: “sul riconoscimento del punteggio decido io!”,
La FLC CGIL Lombardia non condivide l’interpretazione restrittiva e unilaterale espressa dalla Direzione Regionale Scolastica della Lombardia, con nota prot. MIURAOODRLO R.U. 20809, 16 novembre 2009, a firma del dott. L. Volonté a proposito del punteggio da riconoscere al personale precario, docente e ATA, che ha aderito alle attività progettuali così come è stato definito dal “Patto Territoriale” in applicazione dell’accordo fra MIUR e Regione Lombardia, sottoscritto in data 7 settembre 2009.
Due le ragioni di sostanza:
· La firma di un “PATTO” tra USR Lombardia, Regione Lombardia e OO. SS., presuppone che l’eventuale lettura autentica del patto stesso e delle conseguenze applicative dovrebbero essere congiuntamente concordate e non frutto di lettura unilaterale di una delle parti firmatarie.
· La nota in oggetto, nella sua interpretazione, esclude dalla possibilità di riconoscimento del punteggio non già coloro che non sono in graduatoria permanente e/o ad esaurimento e quindi coloro che sono inseriti in 2° e 3° fascia delle graduatorie di istituto, ma anche coloro che pur essendo in graduatorie ad esaurimento e permanenti non hanno il requisito di essere percettori di indennità di disoccupazione.
In particolare dissentiamo da tale interpretazione restrittiva e unilaterale per i motivi di seguito indicati:
1. L’accordo fra MIUR e Regione Lombardia, sottoscritto in data 7 settembre 2009, non parla minimamente d’indennità di disoccupazione ai fini del riconoscimento del punteggio;
2. il D.L. 134/09 assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti senza alcun riferimento all’indennità di disoccupazione;
3. il D.L. 134/09 afferma che in collaborazione con le Regioni,
per progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, è possibile utilizzare prioritariamente i lavoratori precari della scuola percettori dell'indennità di disoccupazione per i quali può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle stesse Regioni. Il termine “prioritariamente” indica evidentemente la possibilità di poter allargare la platea come si è fatto in Lombardia;
4. il D.L. 134/09 riporta che e' riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio per tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e permanenti e non pone la condizione dell’ulteriore requisito dell’indennità di disoccupazione ordinaria
Detto questo, la FLC CGIL, pur non essendo firmataria del patto territoriale in questione, ha chiesto con propria documentazione, che si allega, che si dia immediatamente corso a un’urgente rettifica della nota emessa il 16 novembre 2009 dell’USR Lombardia perché gravemente errata e lesiva di diritti acquisiti.
Se la nuova strada che il Direttore Generale dell’USR Lombardia dott. Colosio vuole segnare, è quella di essere contemporaneamente tutore della norma “alta e ministeriale” e depositario del diritto a interpretare per tutti, se sempre lui finisce col costituire un ostacolo verso un positivo tentativo di allargare ai dipendenti pubblici la platea degli aventi diritto ad un sistema di ammortizzatori sociali, è bene che si sappia che così facendo si erge al ruolo di peggiore “conservatore” contro tutte le politiche favorevoli al decentramento.
Se quella nota non sarà rettificata, ripristinando così le ragioni degli aventi diritto come originariamente concordato la FLC CGIL Lombardia, per una sua partecipazione alle successive prossime chiamate di verifica d’attuazione del patto, si riserva di valutarne l’opportunità.
Contemporaneamente si adopererà per una verifica in sede confederale ai fini di una valutazione che giustifichi o meno le ragioni di mantenere la firma come Confederazione Regionale CGIL.
Milano 23 Novembre 200
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