FLC-CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA BERGAMO

Il ricorso dei sindacati risale a novembre. La sentenza è stata depositata il 4 maggio

CONDANNATO PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
È la prima volta da quando, nel 2000, è stata avviata la contrattazione d’istituto

Bergamo, lunedì 9 maggio 2011

È la prima sentenza per comportamento antisindacale a colpire un dirigente scolastico dall’inizio della contrattazione d’istituto, il secondo livello della contrattazione nel mondo della scuola, introdotto nel 2000: succede all’Istituto Superiore “Lotto” di Trescore Balneario, a seguito di un ricorso depositato da FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola di Bergamo il 24 novembre dello scorso anno.

Dopo quattro udienze è arrivata la sentenza di condanna, depositata il 4 maggio scorso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo. Il comportamento antisindacale riguarda proprio la condotta durante la contrattazione d’istituto, cioè le trattative che riguardano l’organizzazione del lavoro e il salario accessorio: i sindacati avevano presentato ricorso convinti del mancato rispetto dei tempi, delle procedure e delle carenti informative ottenute, pur previste dal contratto nazionale.

Il Giudice del Lavoro “accertata l’antisindacalità del comportamento del D.S., consistito nell’omessa informativa preventiva ex art.6 c.2 lett.g ed 1) e nell’omessa informativa successiva (ex art.6 c.2 lett. n) CCNL, ordina al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca la cessazione del comportamento illegittimo, provvedendo a regolari informative” si legge nella sentenza.

“Nella sentenza si conferma che gli obblighi previsti dal CCNL riferiti alla contrattazione d’istituto sono validi, al di là del Decreto Brunetta, e i Dirigenti Scolastici sono tenuti alla loro osservanza” sottolineano i tre segretari generali provinciali Tobia Sertori per la FLC-CGIL, Vincenzo D’Acunzo per CISL Scuola e Cesare Maggiore per UIL Scuola. “La sentenza, la prima nella nostra provincia, chiarisce, quindi, che la contrattazione d’istituto deve essere garantita nei tempi, nelle informazioni e nella trasparenza, nelle procedure previste dal CCNL e che le parti sindacali (OO.SS. e RSU) devono essere messe in condizione di svolgere il proprio ruolo senza sotterfugi e rinvii ‘strategici’”.

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