COMUNICATO STAMPA della Segreteria Generale FILT CGIL Lombardia

Chi boicotta i pendolari?

Abbiamo letto con stupore e rabbia un articolo nel quale l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia R. Cattaneo avrebbe dichiarato al quotidiano Libero che “I dipendenti Trenord boicottano i pendolari“.

Sottolineiamo avrebbe perché il dubbio che una affermazione di tale gravità sia stata realmente fatta pensiamo debba rimanere. Ma dobbiamo anche sottolineare che nessuna smentita e precisazione è stata fatta né tramite agenzie né al quotidiano Libero. E la non smentita appare quindi come una formale conferma.

Il boicottaggio è un’azione individuale o collettiva che origina da motivazioni etiche politiche, svolta alla luce del sole, per contrastare un’azione o una decisione di un soggetto sia un’impresa o uno stato. Il boicottaggio è una forma di lotta economica e non un reato. Tanto da non essere contemplato dalCodice Penale e ritenuto legittimo anche dalla Corte Costituzionale se non diventa altro reato.

In questo caso seguendo il mix di quanto scritto dal giornalista e quanto riportato in virgolettato all’Assessore, non saremmo di fronte ad un boicottaggio, ma a quanto previsto agli articoli 430 (disastro ferroviario), 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento), 432 (attentati alla sicurezza dei trasporti) del Codice Penale.

Mischiare infatti “manutenzioni, mansioni non chiare, attacchi notturni a cabine di controllo, incendi in galleria “ porta alla conclusione che non siano atti casuali, ma opera di boicottatori attivi”.

Si tratterebbe con tutta evidenza di reati gravissimi di cui, in presenza di un pur vago sospetto, si dovrebbe portare a conoscenza la Magistratura, non un giornalista.

A maggior ragione se Regione Lombardia oltre ad avere responsabilità pubblica è anche datore di lavoro (almeno al 50 %) dei dipendenti di Trenord. Compresi i presunti boicottatori o attentatori.

Noi siamo certi che queste dichiarazioni siano state, come si usa dire, “estrapolate dal contesto”.  A questo punto si tratta però di capire se la “Notizia di reato” (art 330 Codice di Procedura Penale) sia la inesistente azione di boicottaggio o quanto previsto all’art. 658 che prevede il “Procurato allarme presso l’Autorità”.

Una sola domanda: ma se l’allarme lo procura l’Autorità chi deve intervenire?


La Segreteria Generale FILT Lombardia

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