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Fino all’emanazione di questo decreto, le domande dovranno essere corredate dai documenti citati all’art.2 del dlgs 67 che sono:
- prospetto di paga; libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro; libretto di lavoro;
- contratto di lavoro, ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansione;
- documentazione medico-sanitaria;
- carta di qualificazione del conducente, certificato di idoneità alla guida;
- documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- altra documentazione equipollente.
Gli obblighi in capo al datore di lavoro
Sempre l’art. 2 ,al comma 6, prevede che: “Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2 (vedi elenco precedente n.d.r.), tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima”.
Il dovere del datore di lavoro si concretizza nella consegna al lavoratore di tutta la documentazione utile per provare lo svolgimento del lavoro usurante.
Ma non per tutti…
Il decreto legislativo 21 aprile 2011 n°67, pubblicato in GU 108 del 11.05.2011. all’articolo 1 definisce chi sono i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti enunciando che…”le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti…”. Ecco il punto, la norma riguarda solo e soltanto i lavoratori dipendenti.
Sono esclusi tutti i lavoratori che dipendenti non sono come i lavoratori autonomi. Non è una esclusione di poco conto.
Ecco un caso concreto raccolto allo sportello INCA di Bergamo:
lavoratore autonomo di 58 anni età e con 36 anni di contribuzione tutta da lavoro autonomo e sempre come panettiere. L’interessato dichiara che per 36 anni ha sempre lavorato come minimo tre ore tra le 24 e le 5 del mattino per tutta la vita lavorativa, ma…essendo autonomo … non si usura.
INCA-CGIL Bergamo tel. 035.3594120