Dopo una prima causa vinta nel maggio 2010

I MINORI INVALIDI FIGLI DI IMMIGRATI E L’INDENNITÀ DI FREQUENZA: NUOVA SENTENZA FAVOREVOLE ALL’INCA-CGIL
Il Tribunale conferma che non ha importanza la situazione dei genitori, i minori invalidi figli di immigrati ne hanno diritto

Bergamo, martedì 25 gennaio 2011

Ancora una volta (ed è la seconda) il Tribunale di Bergamo ha sancito che non è necessario che cittadini stranieri, genitori di minori invalidi, abbiano la Carta di Soggiorno o, come si chiama ora, il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, come invece sostenevano INPS e ASL. L’indennità mensile di frequenza è un diritto anche dei loro figli.

A presentare ricorso per avviare entrambe le cause è stato l’INCA-CGIL di Bergamo: la prima vicenda, sulla quale il Tribunale si è espresso il 13 maggio 2010 (la n°384/2010), riguardava B.A., un bambino di 4 anni, nato a Bergamo, ma la cui famiglia è originaria della Tunisia. La causa era partita a seguito di una richiesta respinta a livello amministrativo.

Il 20 gennaio scorso è arrivata la seconda sentenza (n°22/2011) favorevole all’INCA, dopo che un ricorso era stato depositato il 27 settembre 2010: riguarda B.D., un ragazzino di 15 anni di nazionalità albanese.

Ricordiamo che l’indennità mensile di frequenza è un assegno che l’INPS corrisponde agli invalidi civili minori, con l’obiettivo di fornire un aiuto nell’inserimento in scuole, centri di formazione o di addestramento professionale e in strutture educative, riabilitative e terapeutiche accreditate.

“L’INCA di Bergamo ha da tempo in corso un’attività di tutela nei confronti di minori extracomunitari invalidi a cui, pur in presenza di riconoscimento sanitario, viene negata l’indennità economica di frequenza” spiega Enzo Mologni, Direttore dell’INCA provinciale. “INPS e ASL non erogavano l’indennità dal momento che i genitori non sono in possesso del Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale di Bergamo ha, però, accolto il nostro ricorso e ha condannato l’INPS al pagamento dell’indennità di frequenza a B.D. Viene di nuovo sancito il principio per il quale il minore in quanto tale è sottratto alle problematiche giuridiche riguardanti i genitori. Il minore ha, cioè, diritto alla protezione direttamente discendente dagli art. 2 e 31 della Costituzione”.

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