INPS :ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF) AI FAMILIARI DEI LAVORATORI STRANIERI ANCHE SE RESIDENTI ALL'ESTERO 
da: www.asgi.it
30/04/2015
Pubblicata sul sito dell’Inps, in esecuzione dell’ordinanza del 14 aprile 2015 del Tribunale di Brescia, il provvedimento emesso dal Giudice che, disapplicando l’art. 2 co. 6 della Legge n. 153/1988, ritenuto in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE, riconosce ai cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia il diritto all’ assegno per il nucleo familiare (ANF) per i familiari residenti all’estero.

I cittadini stranieri che lavorano in Italia hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) per i familiari che risultano residenti all’estero.
A stabilirlo è stato il Tribunale di Brescia con l’ ordinanza n.2968 /2015 del 14 aprile , con la quale ha accertato ” il carattere discriminatorio della condotta dall’INPS consistente nell’aver negato ai ricorrenti, stranieri soggiornanti di lungo periodo e con residenza in Italia, l’assegno per il nucleo familiare in relazione ai periodi indicati nel verbale di accertamento (…) e nell’aver avviato la procedura di recupero dei corrispondenti importi“.
L’Inps aveva contestato ai lavoratori stranieri l’aver indebitamente percepito dal datore di lavoro l’ assegno per il nucleo familiare per i periodi di assenza dall’Italia dei rispettivi familiari : ai lavoratori era stato trattenuto un 1/5 dello stipendio ai fini del rimborso delle somme che l’Istituto riteneva dovessero rimborsare.
La richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare si fondava sulla mancanza, per i periodi d’interesse, del requisito della residenza in Italia dei familiari dei ricorrenti – tutti residenti e titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo – requisito che la legge n. 153 del 1988 richiede solo per i cittadini stranieri e non per i cittadini italiani.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che “ tale legge violi, nella parte in cui riserva un diverso trattamento ai cittadini italiani da una parte ed agli stranieri lungo-soggiornanti dall’altra,
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