Da Bergamo la segnalazione di una contraddizione che ha fatto muovere i sindacati nazionali degli atipici

ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE E LAVORATORI SOMMINISTRATI A TEMPO INDETERMINATO

Per l’INPS nessun diritto per i periodi di disponibilità indennizzati dall’agenzia,ma NIDIL-CGIL fa ricorso al Tribunale di Bergamo

Bergamo, mercoledì 15 settembre 2010

È partita da Bergamo, dagli uffici NIDIL-CGIL, la segnalazione di una contraddizione non irrilevante per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato e per la loro fruizione degli assegni al nucleo famigliare. A Roma, i sindacati degli atipici sono stati subito d’accordo, tanto che le strutture nazionali di NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, CPO-UIL e Assolavoro (associazione di rappresentanza delle Agenzie per il lavoro, aderente a Confindustria) hanno inviato una richiesta ufficiale all’INPS. Ora, NIDIL-CGIL di Bergamo ha formalmente fatto ricorso al Tribunale di Bergamo.

Secondo una circolare dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale del 2006, infatti, i lavoratori somministrati a tempo indeterminato (assunti alle dipendenze dell’agenzia e a disposizione dell’agenzia per possibili diverse missioni lavorative) non avrebbero diritto agli assegni al nucleo familiare per i periodi di disponibilità indennizzati dall’agenzia. Per chi è assunto a tempo indeterminato i periodi tra una missione lavorativa e la successiva sono indennizzati dall’agenzia con un’indennità di 700 euro su base mensile.

Ciò che, tuttavia, ha insospettito NIDIL-CGIL di Bergamo è il fatto che sull’importo dell’indennità di disponibilità la stessa circolare INPS prevede il versamento dell’intero contributo previdenziale (sia la quota a carico del lavoratore sia la quota a carico dell’agenzia).

“L’amara sorpresa l’hanno avuta alcuni lavoratori somministrati a tempo indeterminato dipendenti di un’agenzia per il lavoro bergamasca” spiega Mauro Rossi, segretario generale provinciale del sindacato degli atipici CGIL. “Di fronte a questa contraddizione, tecnica eppur rilevante, NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, CPO-UIL e Assolavoro nazionali hanno inviato una richiesta ufficiale all’INPS al fine di modificare l’indirizzo preso. L’INPS, sentito l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha ribadito la sua posizione: gli assegni familiari non si pagano nei periodi di disponibilità. A nulla è servito il ricorso al comitato provinciale dell’INPS attuato dall’INCA di Bergamo. Di fronte al paradosso di questa situazione abbiamo ora deciso come NIDIL-CGIL di ricorrere legalmente nei confronti dell’INPS. Ci sembra assurdo che il diritto agli assegni famigliari sia sostanzialmente universale (spetta a lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati continuativi, cassaintegrati, disoccupati) e che gli unici esclusi siano i lavoratori somministrati a tempo indeterminato in disponibilità, nonostante il pagamento della contribuzione previdenziale piena.

Ci auguriamo che sia chiarita a favore dei lavoratori questa contraddizione, anche perché lo strumento della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (oggi ancora poco diffusa) è destinato ad aumentare notevolmente nei prossimi anni. Il CCNL delle Agenzie di somministrazione ha infatti introdotto, a partire dal luglio 2008, il diritto alla trasformazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato in contratti di somministrazione a tempo indeterminato dopo 36 mesi (se continuativi) o 42 mesi (se discontinui) di lavoro somministrato con la medesima agenzia”.

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