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CGIL BERGAMO
INDESIT, SULLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE .
OGGI L’INCONTRO DEI SINDACATI IN COMUNE A BREMBATE DI SOPRA
La FIOM-CGIL: “Sull’area dello stabilimento si muovono appetiti che pregiudicano la continuità produttiva. Il Comune vigili e non ceda a proposte speculative”
Bergamo, lunedì 26 luglio 2010
Parla di “appetiti che pregiudicano la continuità produttiva” la FIOM-CGIL in merito alla variante approvata dal Comune di Brembate di Sopra per l’area su cui sorge lo stabilimento Indesit, quello che il colosso produttore di elettrodomestici, il 9 giugno scorso, ha annunciato di voler chiudere, mettendo a rischio 430 posti di lavoro più altri 300 dell’indotto.
Dopo il drammatico annuncio, a preoccupare ulteriormente i sindacati è stata, infatti, la variante n. 25 al Piano regolatore approvata a tempo di record il 17 giugno. In essa si parla di frazionamenti, di modifica di destinazione d’uso, di impegni da prendere da parte di soggetti terzi.
Il provvedimento è stato, questa mattina dalle ore 11.30, al centro di un incontro tra i rappresentanti di FIM, FIOM e UGL e gli amministratori del Comune di Brembate, il sindaco Diego Locatelli, il vice-sindaco Giacomo Rota e il segretario comunale Pietro Oliva.
“Ci siamo presentati a questo confronto con due consulenze molto critiche commissionate dalla FIOM-CGIL a due professionisti, un avvocato e un architetto” spiega Mirco Rota, segretario generale provinciale della FIOM-CGIL di Bergamo. “La conclusione a cui, ciascuno nel proprio campo di competenze, essi arrivano è pressoché la stessa: cioè che si tratti di una delibera con elementi di illegittimità. Abbiamo fortemente voluto questo confronto con i rappresentanti del Comune visto che sin dall’inizio sia i tempi di approvazione che i contenuti della delibera di metà giugno ci avevano fatto sorgere molti dubbi. L’incontro di oggi con sindaco, vice-sindaco e segretario non è stato per nulla convincente: all’amministrazione di Brembate chiediamo, ancora una volta, interventi a sostegno dei lavoratori e di tenere una posizione chiara e netta a favore della continuità della produzione dello stabilimento. Il Comune vigili in questo momento delicato e non ceda a proposte speculative”
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Ecco quello che si legge nella relazione tecnica che accompagna la variante: “L’amministrazione comunale di Brembate Sopra di fronte all’inaspettata e gravissima notizia della chiusura dello stabilimento Indesit di via Bruno Locatelli, con la conseguente perdita del posto di lavoro di circa 450 dipendenti, oltre all’indotto, intende modificare la destinazione d’uso delle aree su cui insiste il comparto industriale con opportuna variante al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 al fine di mettere in atto tutte le possibili azioni di propria competenza per cercare di dare una prospettiva di reinserimento dei lavoratori”.
Rispetto all’area nel Piano denominata “comparto produttivo/sociale” che dalla planimetria corrisponde al terreno su cui sorge Indesit, si parla della possibilità di “frazionamenti immobiliari per la suddivisione dell’area perimetrata o dei fabbricati esistenti da parte di più aziende, anche dello stesso settore produttivo”. Inoltre, si chiede “l’impegno da parte degli operatori all’insediamento di attività produttive che impieghino prioritariamente i lavoratori dell’azienda Indesit e di altre aziende del territorio comunale e provinciale che hanno cessato l’attività o che hanno ridotto il personale (…)”.
Nelle valutazioni scritte a cura di un avvocato a cui la FIOM-CGIL ha chiesto una consulenza in merito alla variante, si sottolinea, fra le altre questioni, che:
“il Comune di Brembate non è ancora dotato di P.G.T.;
la "variante (urbanistica, n.d.r.) n. 25 "è stata adottata con la delibera n. 13, in data 17.06.2010, dunque oltre il limite temporale "di sbarramento" costituito dal 31.03.2010; il Comune non avrebbe potuto, quindi, adottare varianti in forma "semplificata", ai sensi della L.R. n. 23/1997, bensì solo varianti urbanistiche ai sensi dell'art. 26, c. 3-ter della L.R. n. 12/2005, volte (per quanto a noi qui interessa) all'approvazione di varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere di interesse pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale o sociale, "... anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva.
...";
per stabilire se la decisione di adottare la detta variante urbanistica ex art. 26, c. 3-ter della L.R. n. 12/2005 sia legittima, occorre verificare se il progetto di variante adottato preveda la realizzazione sull'area "Indesit" di opere di interesse pubblico, ovvero si sostanzi soltanto nel mutamento della destinazione urbanistica delle aree;
come risulta chiaramente esplicitato dal progettista del progetto di variante, "... la variante si sostanzia nell'integrazione della disciplina dell'art. 44 delle N.T.A. ...", e dell'art. 46 delle N.T.A. del vigente P.R.G.: il Comune ha previsto l'obbligatoria preventiva approvazione di un Piano Attuativo, al fine di poter "interagire" contrattualmente con la proprietaria dell'area in sede di attuazione della destinazione urbanistica della stessa”.
Ad un primo esame, ecco le conclusioni del professionista:
“A) L'oggetto della variante urbanistica non consiste nella previsione o localizzazione di "opere" di interesse pubblico (quali potrebbero essere ad esempio una scuola, l'asilo, il centro anziani, etc. ...), ma nel mero mutamento della destinazione urbanistica dell'area interessata dalla variante: il che non è consentito dall'art. 26, c. 3-ter della L.R. n. 12/2005, che invece fa riferimento alle "opere";
B) nel merito, la variante urbanistica introduce - per l'attuazione del comparto urbanistico - la previa obbligatoria stipulazione di una convenzione con il Comune, il che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, è illegittimo, in tutti quei casi (come, ritengo, quello di specie: ma la questione andrebbe approfondita "in fatto"), le aree assoggettate a Piano Attuativo siano già interamente urbanizzate: "... ai fini del rilascio della concessione di costruzione la preventiva necessità di uno strumento attuativo è superabile solo nel caso si dimostri sia che l'area del richiedente è l'unica a non essere stata ancora edificata sia che la stessa si trova in una zona integralmente dotata delle opere di urbanizzazione, giacché quando invece si tratta di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte quindi al rischio di compromissione di valori urbanistici, la pianificazione attuativa può ancora conseguire l'effetto di correggere e compensare il disordine edilizio in atto .
.." (conferma T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 3 marzo 2005 n. 1530: Consiglio Stato, Sez. IV, 3 novembre 2008, n. 5471); in termini: "... il diniego di permesso di costruire fondato sulla rilevata mancanza di un piano di lottizzazione, pure previsto dal P.R.G., è illegittimo qualora si riferisca ad un'area integralmente urbanizzata, poiché l'esigenza di approvare preventivamente lo strumento attuativo si giustifica quando si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento edlizio di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, da cui derivi la necessità di prevedere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ..." (Consiglio Stato, Sez. VI, 13 novembre 2007, n. 5816).
Il Comune, per "superare" il problema sub lettera 'A', avrebbe dovuto adottare una variante "ordinaria" al P.R.G., ma ciò non era consentito dalla L.R. n. 12/2005.
Non avrebbe nemmeno potuto procedere ai sensi dell'art. 2, c. 2 della L.R. n. 23/1997 neanche se avesse adottato la variante prima del termine "di sbarramento" (31.03.2010): al limite, avrebbe potuto procedere ex art. 2, c. 2, lett. 'd' della L.R. n. 23/1997 (ved. la mia lettera - parere in data 16.07.2010: si tratta di varianti dirette a modificare le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente).
Ma la delibera Consigliare è stata adottata solo in data 17.06.2010, e quindi tardivamente, rispetto alla possibilità di utilizzare il procedimento ex L.R. n. 23/1997 e le fattispecie ivi previste (anche in base alla interpretazione Regionale "più favorevole" della norma).
Resterebbe comunque il rilievo sub lettera 'B' (anche nel caso in cui la delibera fosse stata adottata tempestivamente, ossia entro il 31.03.2010)”.
Ricordiamo, qui di seguito, il programma lavorativo della prossime settimane:
dal 19 al 30 luglio viene ripristinata l’attività lavorativa per tutti;
dal 2 al 6 agosto si svolgerà una cassa integrazione ordinaria con anticipo da parte dell’azienda per tutti;
dal 9 al 20 agosto si svolgerà la chiusura per ferie dello stabilimento;
dal 23 al 24 agosto si ricorrerà di nuovo (per due soli giorni) alla cassa integrazione con anticipo.
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