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CON UNA SENTENZA INNOVATIVA LA CORTE D'APPELLO DI MILANO RICONOSCE IL DIRITTO DI RICONGIUNGERE NEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI LA CONTRIBUZIONE GIA’ VERSATA NELLA GESTIONE SEPARATA.

Inca di Monza e Brianza ha ottenuto presso la Corte d'Appello di Milano una sentenza passata in giudicato dal carattere fortemente innovativo. Nella causa patrocinata dall'avvocato Roberta Palotti del Foro di Milano, Inca ha assistito in giudizio R.M. nei confronti dell'Inps per vedere riconosciuto il diritto a ricongiungere, nel Fondo Pensione Dipendenti, la contribuzione già versata nella Gestione Separata. La Gestione Separata era stata istituita con la L.335/1995 con l'intento di riconoscere copertura previdenziale a tutte le forme di lavoro autonomo o parasubordinato.
Un completo coordinamento di questa forma pensionistica con le altre forme obbligatorie però, era sempre mancato, dato che il regolamento attuativo della Gestione (DM 282/1996) consente di computare nella Gestione Separata anche la contribuzione pregressa, ma non l'inverso, cioè non consente di portare la contribuzione dalla Gestione a un altra forma previdenziale obbligatoria.
La questione è rilevante: portando contribuzione nella Gestione Separata infatti, l'intera posizione va poi soggetta a criteri di calcolo contributivi (spesso molto penalizzanti); al contrario, nelle altre gestioni previdenziali dell'Inps, ricorrendo le condizioni prescritte, il lavoratore può avere un calcolo di tipo retributivo (quasi sempre più favorevole).
Di qui la richiesta di R.M., prima lavoratore dipendente con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoro Dipendente, poi iscritto come consulente alla Gestione Separata, quindi di nuovo per concludere la carriera lavorativa, iscritto al Fondo dipendenti, di poter ricongiungere la contribuzione versata nella Gestione Separata con gli altri contributi versati come dipendente, versando sì il relativo onere, ma ottenendo una pensione interamente calcolata con criteri retribuitivi.
Il caso di lavoratori che anche temporaneamente vengono sospinti verso forme contrattuali alternative al lavoro dipendente è sempre più frequente; la Sentenza apre loro la possibilità di non subire ricadute negative anche sul calcolo della loro pensione.
La disciplina del “computo” prevista dal DM 282/96, afferma la Corte d’Appello di Milano, è infatti da ritenersi speciale, non alternativa all’istituto della ricongiunzione, che essendo per sua natura oneroso per il lavoratore e non per l’ente previdenziale chiamato a erogare la pensione, deve sempre essere disponibile, consentendo così al lavoratore di decidere se pagare il relativo onere per ottenere una pensione maggiore, o rinunciarvi e ripiegare così sulle forme gratuite di totalizzazione che assicurano però importi di pensione inferiori.
Le manomissioni recentemente operate con la L.122/2010 (c.d. manovra correttiva 2010) sul quadro normativo della ricongiunzione, operano al contrario, non lasciando al lavoratore alternative alla ricongiunzione onerosa, e sopprimendo un articolato sistema di tutele oltre che la libertà individuale di scegliere come comporre la propria sorte previdenziale.


(La sentenza è della Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro – Sent.804/2010)

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