CAAF CGIL – CAF CISL – CAF UIL
LOMBARDIA
NOTA A CIRCOLARE 45 PER I LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO
Con la pubblicazione delle circolare n 45 del 13 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti inerenti il monitoraggio fiscale, relativo ai lavoratori transfrontalieri.
Riteniamo importante fornire una breve sintesi di tale documento, al fine di consentire ai lavoratori interessati, di adempiere correttamente ai propri obblighi fiscali e per riaffermare la disponibilità del CAF CGIL, CAF CISL E CAF UIL, ad assistere, detti lavoratori, in modo appropriato.
ESONERO
È stato precisato che l’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW, previsto dal comma 13 dell’articolo 38, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, che recita:
Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa e'svolta all' estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa
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è applicabile anche agli adempimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Pertanto l’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW, decorre dal periodo di imposta 2009.
SANATORIA
L’Agenzia delle Entrate, ha inoltre confermato che la presentazione del modello RW, secondo le indicazioni fornite attraverso la circolare 11 del 12 marzo 2010, ha permesso di sanare tutte le irregolarità commesse fino al periodo di imposta 2008.
l'esonero dal monitoraggio fiscale non fa venir meno per i frontalieri l'obbligo di dichiarare gli eventuali redditi prodotti da investimenti detenuti all'estero (interessi, cedole, …) che, così come previsto dalla normativa in vigore, sono soggetti a tassazione nel paese di residenza (Italia) e andranno indicati nei relativi quadri reddituali del Modello Unico.
L’esenzione dalla compilazione del modello RW permane fino a quando permarrà la condizione di “frontaliere”. E’ quindi evidente che, nel momento dell'interruzione dell'attività lavorativa all'estero, sorgerà nuovamente l'obbligo di monitorare le attività eventualmente ancora detenute oltre frontiera.
Milano 14 settembre 2010
Per il Caaf CGIL Alessandra Taddei
Per il Caf CISL Vincenzo Vita
Per il Caf UIL Catia Ravasio